Adeguamento A72 secondo delibera AEEG 421/2014 del 7 agosto 2014 per impianti maggiori di 100 Kw connessi in MT

Il 7 agosto 2014, con la pubblicazione della delibera 421/2014, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha approvato le modifiche all’allegato A72 di Terna, in relazione alla possibilità di distacco degli impianti di produzione da parte del gestore di rete (ENEL, ACEA, A2A, AEM ecc.) su indicazioni di Terna.

Gli impianti oggetto della delibera,  sono  gli impianti alimentati da fonte eolica o solare fotovoltaica di potenza maggiore o uguale a 100 kW connessi o da connettere alle reti di media tensione per i quali è stata presentata la richiesta di connessione in data antecedente all’1 gennaio 2013Tali impianti dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al Paragrafo 8.8.6.5 e all’Allegato M della Norma CEI 0-16 Edizione III entro il 31 gennaio 2016 oppure entro la data di entrata in esercizio qualora successiva.

Tali generatori, su richiesta del Distributore, devono consentire il supporto di servizi di teledistacco con riduzione parziale o totale della produzione per mezzo di telesegnali inviati da un centro remoto. In regime transitorio la riduzione di potenza degli impianti di generazione, oggetto della delibera, dovrà avvenire secondo le modalità specificate nell’allegato M della Norma CEI 0-16. In poche parole si tratta di modalità di trasmissione tramite modem GSM in grdo di recepire messaggi da parte del gestore di rete per l’apertura del DDI e per i segnali di conferma dell’avvenuta apertura.

La norma CEI 0-16 al paragrafo 8.8.6 (servizi di rete), prevede infatti che per garantire la sicurezza in ogni condizione di esercizio della rete in Media (ed Alta) tensione, gli Utenti Attivi con generatori connessi alla rete MT sono tenuti a fornire i servizi di rete specificati nella Tabella 7 ed in particolare, per gli impianti eolici e con generatori statici, gli stessi devono partecipazione ai piani di difesa indicati al paragrafo 8.8.6.5.

I produttori che inviano entro il 30 giugno 2015,  la comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione alle prescrizioni richieste e che, se l’impianto di produzione era tenuto alla corresponsione del CTS prima dell’intervento di adeguamento, trasmettono entro la medesima data anche la dichiarazione di adeguatezza di cui all’articolo 40 del TIQE (qualora non già inviata) hanno diritto, con riferimento ai medesimi impianti di produzione, a un premio pari a:

1) 800 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti tre o più sistemi di protezione di interfaccia;

2) 650 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui siano presenti due sistemi di protezione di interfaccia;

3) 500 euro per ciascun impianto di produzione di energia elettrica nei casi in cui sia presente un solo sistema di protezione di interfaccia

Delibera 421/2014

Allegato-A.72